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Sez. U, Ordinanza n. 10922 del 19/05/2014 (Rv. 630835 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio dal Consiglio di Stato in sede di appello - Inosservanza del termine ex art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009 - Inammissibilità - Decisione assunta in primo grado con rito camerale - Irrilevanza - Fondamento - Richiesta delle parti appellanti - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630835-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

È inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal Consiglio di Stato oltre il termine stabilito dall'art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ossia successivamente alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, dovendosi escludere che la scelta, da parte del giudice amministrativo in primo grado, di definire il procedimento con il rito camerale in luogo di quello ordinario sia idonea a determinare il superamento della barriera temporale stabilita dal legislatore, il cui scopo è quello di evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio, né assumendo rilievo un'eventuale richiesta degli appellanti, che non può influire, ampliandone i limiti, sull'esercizio di un potere officioso. (Nella specie, il TAR, dopo la declinatoria del Tribunale, aveva a sua volta declinato la giurisdizione con sentenza pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., per cui, il Consiglio di Stato, a fronte di una sollecitazione degli appellanti, aveva ritenuto di poter sollevare conflitto di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)