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Sez. 5, Sentenza n. 15665 del 09/07/2014 (Rv. 632227 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Diritto alla riscossione derivante da provvedimento non impugnato - Termine di prescrizione - Regime anteriore al d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità dell'art. 2946 cod. civ. - Esclusione - Termine di prescrizione quinquennale - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632227-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di IVA, il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, che derivi da provvedimento divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente (e non da sentenza passata in giudicato), si prescrive, anche ove non sia applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel termine quinquennale in forza del combinato disposto degli artt. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, disposizione, quest'ultima, non implicitamente abrogata dall'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, che fissa il termine di decadenza per la notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione e non anche quello di prescrizione del diritto alla riscossione della pena pecuniaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 75 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 1 reiterazione _0017___ 00

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)