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Sez. 5, Sentenza n. 17506 del 12/10/2012 (Rv. 623955 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" ex art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Retroattività - Limiti - Disciplina transitoria - Applicabilità ex art. 25, commi primo e secondo, del medesimo decreto - Procedimenti in corso - Portata - Estensione del principio alla fase di esazione della sanzione posteriore alla definizione dei procedimenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623955-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il principio del "favor rei", introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non si applica a fattispecie i cui presupposti di fatto (violazione di norme tributarie per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione, contestazione della violazione, provvedimenti sanzionatori dell'amministrazione finanziaria) precedano l'entrata in vigore del decreto n. 472 del 1997 (1° aprile 1998), salvo che per le fattispecie medesime non torni applicabile la norma transitoria dell'art. 25, commi primo e secondo, dello stesso decreto, la quale si riferisce ai soli procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, il provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla stessa data, in relazione all'avvenuta impugnazione in via amministrativa o giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio, non era intervenuta una pronuncia definitiva, posto che la norma transitoria dell'art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997 non ha inteso intervenire sugli effetti (riscossione della sanzione) ancora in corso di un rapporto già esaurito relativamente alla fase contenziosa seguita alla irrogazione della sanzione e non si applica, quindi, alle successive fasi di recupero della sanzione. Ne consegue che all'avviso di mora recante richiesta di pagamento per interessi, pene pecuniarie ed oneri accessori, riguardanti un avviso di irrogazione di sanzioni già divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, non si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20, comma terzo, del d.lgs. citato, bensì il termine decennale previsto dalla previgente disciplina.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)