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Sez. L, Sentenza n. 6177 del 27/03/2004 (Rv. 571607 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Rotazione dei dipendenti sospesi - Obbligo del datore di lavoro - Limiti - Esigenze tecnico organizzative dell'azienda e requisiti di professionalità dei lavoratori rispetto ai posti disponibili - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571607-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di rotazione dei lavoratori sospesi trova un limite, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nelle esigenze tecnico - organizzative dell'azienda, nonché nei requisiti di professionalità e fungibilità dei singoli lavoratori, con la conseguenza che è legittima la esclusione dalla rotazione di un lavoratore che non abbia mansioni identiche agli altri dipendenti ad essa interessati, ove la sua riassunzione in servizio risulti contraria alle esigenze obiettive dell'azienda. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto corretta la scelta societaria di escludere dalla riassunzione nei posti disponibili un ingegnere che aveva svolto mansioni di dirigente venendo utilizzato presso la direzione di coordinamento ed indirizzo della progettazione della società, essendo detta scelta motivata dal sostanziale esaurimento delle competenze affidategli e dalla mancanza di altri lavoratori svolgenti le medesime funzioni con i quali avrebbe potuto effettuare la rotazione).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)