Sez. L, Sentenza n. 18296 del 23/12/2002 (Rv. 559398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Scelta dei lavoratori da porre in C.I.G. - Potere del datore di lavoro - Fondamento - Carattere incondizionato - Esclusione - Limiti interni ed esterni - Individuazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Il potere di scelta dei lavoratori da sospendere in caso di cassa Integrazione guadagni costituisce, in applicazione del principio posto dall'art. 41 della Costituzione, l'esplicazione di un potere assegnato dal legislatore esclusivamente al datore di lavoro, il cui esercizio, in mancanza di una specifica disciplina concordata con le organizzazioni sindacali, è soggetto al rispetto di limiti di carattere interno, come l'osservanza di criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità del trattamento di integrazione salariale e di carattere esterno, derivanti dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori e dagli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 41, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)