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Sez. 3, Sentenza n. 4926 del 24/09/1979 (Rv. 401583 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - APPLICAZIONE DI PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVE IN TEMA DI INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401583-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - APPLICAZIONE DI PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVE IN TEMA DI INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*

Le pratiche generali interpretative di cui all'art 1368 cod civ possono trovare applicazione solo in presenza di clausole ambigue e non possono invadere, ad opera del giudice, la sfera dell'autonomia negoziale, modificando, nella sua sostanza l'assetto economico che le parti hanno raggiunto in Sede contrattuale, come quando le medesime hanno apposto una clausola risolutiva espressa, manifestando chiaramente la loro volonta nel senso che un dato inadempimento o un determinato ritardo nell'adempimento abbia come effetto la risoluzione del contratto. (V 2653/73, mass n 366144).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)