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Sez. 3, Sentenza n. 15668 del 15/07/2011 (Rv. 619508 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Preliminare di vendita del fondo - Subordinazione della promessa di vendita al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario - Interpretazione della condizione - Ricostruzione del significato dell'evento condizionante - Volontà di entrambe le parti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619508-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, laddove la promessa di vendita stipulata tra il proprietario del fondo ed un terzo aspirante acquirente sia subordinata alla condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario del fondo, il significato dell'evento condizionante va ricostruito con riguardo alla volontà di entrambe le parti, ben potendo rispondere all'interesse del venditore il troncare in radice qualunque incertezza e qualunque controversia in ordine alla sussistenza del diritto dell'affittuario ad esercitare la prelazione, condizionando l'efficacia della vendita al terzo alla sola circostanza del valido compimento da parte dell'affittuario delle formalità di esercizio del diritto.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)