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Sez. 1, Sentenza n. 4378 del 29/07/1985 (Rv. 441838 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - PROCEDIMENTO - OPPOSIZIONE - POTERE DEL TRIBUNALE DI ANNULLARE O MODIFICARE GLI ATTI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1985-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441838-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - PROCEDIMENTO - OPPOSIZIONE - POTERE DEL TRIBUNALE DI ANNULLARE O MODIFICARE GLI ATTI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA.*

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la formazione dello stato passivo è regolata dagli artt. 207 e segg. della legge fallimentare (richiamati dallo art. 1 quinto comma del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95), e si articola in una fase amministrativa, demandata al Commissario, ed in una successiva eventuale fase giurisdizionale, a seguito di opposizione (od impugnazione) proposta a norma degli artt. 98 e segg. della citata legge fallimentare richiamati dall'art. 209), nella quale il tribunale, ove accolga l'opposizione medesima, ha il potere-dovere di modificare lo stato passivo, con l'ammissione nella collocazione competente del credito fatto valere dall'opponente, e, quindi, di annullare e modificare gli Atti resi dall'autorità amministrativa in lesione del diritto dell'opponente (in deroga al principio di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). Detta pronuncia di modificazione dello stato passivo deve essere resa anche quando vi sia stato il riconoscimento giudiziale del fondamento dell'opposizione, tenuto conto che tale riconoscimento non vale ad esaurire l'interesse del creditore istante, costituendo lo stato passivo l'unico titolo per la sua partecipazione alla ripartizione dell'attivo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)