diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1537 del 12/02/1987 (Rv. 450964 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTROVERSIA PROMOSSA CONTRO UNA IMPRESA ASSOGGETTATA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PER OTTENERE IL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE E LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO - MANCATA CONCLUSIONE DI DETTA FASE AMMINISTRATIVA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450964-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTROVERSIA PROMOSSA CONTRO UNA IMPRESA ASSOGGETTATA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PER OTTENERE IL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE E LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO - MANCATA CONCLUSIONE DI DETTA FASE AMMINISTRATIVA - CONSEGUENZE.*

L'assoggettamento d'impresa ad amministrazione straordinaria, secondo la previsione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95), rende applicabili le Disposizioni degli artt. 207 e seguenti in tema di liquidazione coatta amministrativa, e comporta quindi che i crediti di denaro nei suoi confronti devono essere fatti valere nella fase amministrativa di formazione dello stato passivo, davanti al Commissario, restando poi tutelabili giudizialmente solo in via d'opposizione avverso tale stato passivo. Pertanto, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa dal dipendente sospeso e posto in cassa integrazione, per ottenere il pagamento di spettanze retributive e la riassunzione in servizio, la mancata conclusione di detta fase amministrativa di accertamento del passivo determina una temporanea improponibilità, e, quindi, un temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alla prima delle indicate pretese, ferma restando la devoluzione al giudice medesimo della seconda richiesta (che investe diritti ed obblighi del rapporto di lavoro, senza coinvolgere i provvedimenti amministrativi in tema di trattamento integrativo). (V 4378/85, mass n 441838; (V 5360/84, mass n 437069; (V 7041/82, mass n 424709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)