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Sez. 5, Sentenza n. 44017 del 28/09/2005 Ud. (dep. 02/12/2005) Rv. 232808 - 01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ | Decreto emesso nell'osservanza dell'art. 555 cod. proc. pen. anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999 - Notificazione in epoca successiva - Mancata indicazione del nuovo e più ampio termine per la richiesta di riti alternativi - Nullità non assoluta - Sanatoria.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232808-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ

Integra la nullità di ordine generale (ma non assoluta), ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il fatto che il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, emesso nella vigenza dell'art. 555 cod. proc. pen., nel testo precedente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 e quindi con l'indicazione, fra l'altro, della facoltà per l'imputato di chiedere l'applicazione di uno dei riti alternativi entro il termine di giorni 15 dalla notificazione, sia stato notificato dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, introduttiva, tra l'altro, del nuovo testo dell'art. 552 cod. proc. pen., in base al quale la richiesta dei riti alternativi può essere avanzata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sanata la nullità in quanto il difensore dell'imputato, presente alla costituzione del rapporto processuale, nulla aveva eccepito, mentre aveva sollevato la questione soltanto in una udienza successiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)