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Sez. 3, Sentenza n. 37968 del 10/07/2003 Cc. (dep. 07/10/2003) Rv. 226225 - 01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ | Decreto emesso nell'osservanza dell'art. 555 cod. proc. pen. anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Notificazione in epoca successiva - Mancata indicazione del nuovo e più ampio termine per la richiesta di riti alternativi - Nullità non assoluta - Sanatoria.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226225-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ

Dà luogo a nullità di ordine generale (ma non assoluta), ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., il fatto che il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, emesso nella vigenza dell'art. 555 c.p.p., nel testo precedente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 e quindi con l'indicazione, fra l'altro, della facoltà per l'imputato di chiedere l'applicazione di uno dei riti alternativi entro il termine di giorni 15 dalla notificazione, sia stato notificato dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, introduttiva, tra l'altro, del nuovo testo dell'art. 552 c.p.p., in base al quale la richiesta dei riti alternativi può essere avanzata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. (Nella specie, la nullità è stata ritenuta sanata essendosi comunque avvalso l'imputato della facoltà di chiedere i riti alternativi entro il termine previsto dalla normativa novellata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)