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Sez. 1, Sentenza n. 1189 del 20/01/2006 (Rv. 588223 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Nomina degli arbitri o numero degli stessi e criteri della nomina - Disciplina ex art. 809 cod. proc. civ. nel testo originario, anteriore alla modifica di cui alla legge n. 25 del 1994 (applicabile nella specie "ratione temporis") - Previsione a pena di nullità nel compromesso o nella clausola - Necessità di materiale inserimento nel relativo documento - Esclusione - Rinvio espresso ad altro regolamento predisposto dalle parti o da un terzo - Sufficienza - Clausola carente di siffatti elementi - Integrazione del contenuto mediante il ricorso a fonte di eteroregolamentazione statuale (nella specie, art. 32 legge n. 109 del 1994, modificato dalla legge n. 216 del 1995, successiva alla stipulazione) - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588223-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

L'art. 809 cod. proc. civ., nel testo (applicabile nella specie "ratione temporis") vigente anteriormente alla modifica di cui alla legge n. 25 del 1994, prevedeva, con espressa comminatoria di nullità, che il compromesso o la clausola compromissoria dovessero contenere la nomina degli arbitri o stabilirne il numero e le modalità di nomina, pur consentendo di fare riferimento, per i relativi criteri, ad un regolamento già esistente, predisposto dalle parti o da terzi, idoneo ad integrare la previsione contrattuale, sempre che attraverso tale procedimento di integrazione la volontà dei contraenti fosse compiutamente definita. Pertanto, la clausola priva di qualsiasi indicazione al riguardo non poteva essere integrata attraverso una fonte di eteroregolamentazione statuale (nella specie identificata nell'art. 32 della legge n. 109 del 1994, come sostituito dalla legge n. 216 del 1995, intervenuta successivamente alla stipulazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)