Sez. U, Sentenza n. 5292 del 12/06/1997 (Rv. 505149 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Nomina degli arbitri o numero degli stessi e criteri della nomina - Previsione nel compromesso o nella clausola - Necessità di materiale inserimento nel relativo documento - Esclusione - Rinvio espresso ad altro documento distintamente richiamato - Sufficienza - Convenzione fra un Comune ed un Consorzio per l'esecuzione di un'opera pubblica - Clausola recante richiamo esplicito al capitolato speciale d'oneri predisposto dal Comune e contenente i criteri per la nomina - Validità.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Affinché sia soddisfatta l'esigenza, imposta a pena di nullità per effetto di quanto disposto dall'art. 829 comma primo n. 2 cod. proc. civ. in relazione al precedente art. 809, che il compromesso o la clausola compromissoria contengano la nomina degli arbitri oppure stabiliscano il numero di essi e il modo di nominarli, non è necessaria la materiale inserzione della nomina o dei criteri nello stesso documento, essendo sufficiente anche il riferimento espresso ad uno specifico regolamento già esistente, predisposto dalle stesse parti o da terzi, o comunque a specifici distinti documenti espressamente richiamati. Pertanto in una convenzione tra un Comune ed un Consorzio fra imprese, avente ad oggetto l'esecuzione di un opera pubblica, è valida la clausola compromissoria che rinvii per i criteri di nomina degli arbitri al capitolato speciale d'oneri, predisposto dall'ente pubblico e costituente parte integrante della convenzione stessa, per esservi espressamente richiamato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)