Sez. 5, Sentenza n. 37355 del 11/07/2011 Ud. (dep. 14/10/2011) Rv. 250943 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Diminuente di cui all'art. 52 quater D.Lgs. n. 213 del 1998 - Applicabilità alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell'Unione europea - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE
In tema di reati contro la fede pubblica, la diminuente di cui all'art. 52 quater, comma terzo, D.Lgs. n. 213 del 1998 - per il quale le pene rispettivamente stabilite per i delitti di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461e 464 cod. pen.), commessi entro la data del 1 gennaio 2002, sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data - è applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti l'euro e non anche alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell'Unione europea (nella specie dollari USA).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 52 quater com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)