Sez. 1, Sentenza n. 34695 del 06/06/2003 Ud. (dep. 22/08/2003) Rv. 225991 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Detenzione per la messa in circolazione di banconote in lire italiane in periodo di introduzione definitiva dell'euro come moneta avente corso legale in Italia - Configurabilità del reato.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE
Anche dopo il 1 marzo 2002, data in cui è stato definitivamente introdotto l'euro nel nostro sistema monetario, integra il reato di cui all'art. 455 cod. pen. la detenzione di banconote in lire italiane contraffatte al fine della messa in circolazione, in quanto per "moneta avente corso legale nello Stato o fuori", secondo la formula dell'art. 453, n. 1, stesso codice, deve intendersi quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria e tale carattere la lira indirettamente conserva, in ragione della legale possibilità, per un periodo decennale, della sua conversione nella nuova valuta riconosciuta dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453, Cod. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)