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Sez. 1 - , Sentenza n. 40801 del 19/05/2021 Cc. (dep. 11/11/2021) Rv. 282149 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Revoca anticipata - Condizioni - Dubbio sulla cessazione della pericolosità - Revoca - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282149-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca anticipata della libertà vigilata proposta a distanza di sei mesi dall'avvio dell'esecuzione e fondata su elementi non significativi quali l'assenza di rilievi durante l'esecuzione della pena e della misura e la assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata). (Conf. Sez. 1, n. 295 del 1993, Rv. 195415).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 207 CORTE COST., Cod. Pen. art. 208 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)