Sez. U, Ordinanza n. 34091 del 28/04/2011 Cc. (dep. 15/09/2011) Rv. 250350 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento in materia di misure di sicurezza - Giudicato esecutivo - Operatività - Limiti.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Pen. art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)