Sez. 2, Sentenza n. 3608 del 06/08/1977 (Rv. 387220 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nell'ipotesi di produzione di nuovi documenti in appello, l'art 345 comma secondo, cod proc civ, non impone al giudice di derogare al fondamentale principio della soccombenza in ordine al regolamento delle spese processuali, ma gli conferisce soltanto un potere discrezionale di compensazione, il cui mancato Esercizio non puo essere dedotto come motivo di illegittimita della pronuncia di merito. (Conf 13/71, mass n 349310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)