Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 11/11/1975 (Rv. 378016 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - DEI FASCICOLI DEI GRANDI PRECEDENTI - ESCLUSIONE - LIMITI - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - RELATIVI DOCUMENTI - RIPRODUZIONE NELLA SENTENZA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - DEI FASCICOLI DEI GRANDI PRECEDENTI - ESCLUSIONE - LIMITI - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - RELATIVI DOCUMENTI - RIPRODUZIONE NELLA SENTENZA - SUFFICIENZA.*
Nel giudizio di Cassazione il ricorrente e tenuto a depositare, insieme con il ricorso, gli Atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, ma non necessariamente i fascicoli relativi ai precedenti gradi del processo, in quanto la sanzione dell'inammissibilita della impugnazione opera solo nel caso in cui, in relazione ai motivi dedotti, non sarebbe possibile la decisione senza disporre del materiale acquisito nelle fasi precedenti del giudizio. Pertanto, non e improcedibile il ricorso allorche, con riguardo al principio di diritto che si assume violato, la sentenza impugnata riproduce le parti essenziali dei documenti interessanti i motivi di ricorso. (Conf 645/74, mass n 368454; 479/74, mass n 368205; (Conf 670/71, mass n 350415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)