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Sez. 1, Sentenza n. 479 del 21/02/1974 (Rv. 368205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

L'inosservanza dell'art 369, n 4 cod proc civ - il quale fa Obbligo al ricorrente di depositare insieme al ricorso gli Atti ed i documenti sui quali esso si fonda - comporta l'improcedibilita dell'impugnazione soltanto nel caso in cui, in relazione alle questioni che con i motivi vengono sottoposte all'esame della Corte di Cassazione, non sia possibile decidere il ricorso senza disporre del materiale assertivo e documentale prodotto innanzi ai giudici del merito. (Conf 670'71, mass n 350415).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)