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Sez. 3, Ordinanza n. 21410 del 25/07/2025 (Rv. 675885-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - IN GENERE | Riscossione coattiva - Notifica del pignoramento - Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Rapporti con l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675885-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva, la notifica del verbale di pignoramento mobiliare di cui all'art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973 soggiace alla disciplina dettata dall'art. 26 del medesimo d.P.R. (secondo cui, oltre che «nelle forme previste dalla legge», gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati possono eseguire la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento»), il quale detta una disciplina speciale rispetto a quella dell'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, applicabile, invece, nei soli casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o per mezzo di posta elettronica certificata, e solo per quanto non regolato dal suddetto art. 26.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 65 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 162, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)