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Sez. 3, Sentenza n. 4560 del 07/12/1976 (Rv. 383290 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE DEL RESPONSABILE SOLIDALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - NEI CONFRONTI DEL DEBITORE EFFETTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383290-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE DEL RESPONSABILE SOLIDALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - NEI CONFRONTI DEL DEBITORE EFFETTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La citazione in giudizio del soggetto ritenuto solidalmente responsabile, insieme con altri, e risultano poi immune da ogni colpa in relazione all'Azione risarcitoria, non ha alcun effetto interruttivo della prescrizione dell'Azione nei confronti dell'unico effettivo debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)