Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 25/11/1988 (Rv. 460677 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTO INTERRUTTIVO COMPIUTO NEI CONFRONTI DI DEBITORE SOLIDALE SOLO APPARENTE - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI EFFETTIVI DEBITORI - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTO INTERRUTTIVO COMPIUTO NEI CONFRONTI DI DEBITORE SOLIDALE SOLO APPARENTE - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI EFFETTIVI DEBITORI - ESCLUSIONE.*
L'art. 1310, primo comma, cod. civ. - secondo cui gli Atti con i quali il creditore interrompa la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori - non trova applicazione quando l'atto interruttivo sia compiuto nei confronti di altro soggetto, che, senza esserlo, ne appaia condebitore solidale; pertanto gli Atti interruttivi posti in essere nei confronti di un soggetto ritenuto con altri solidalmente responsabile di un fatto illecito ma risultato, poi, immune da colpa in relazione alla relativa Azione risarcitoria, non interrompono la prescrizione dell'Azione stessa con riguardo al diverso effettivo responsabile. (Conf 4560/76, mass n 383290).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)