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Sez. 5, Sentenza n. 21657 del 09/10/2006 (Rv. 593918 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Condizioni - Fondamento - Fattispecie - Falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello.
Stato
decisa il 2006-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593918-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE

La querela di falso è proponibile anche nel giudizio di cassazione, ma limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; essa, invece, non può riguardare atti e documenti in forza dei quali il giudice di merito abbia pronunciato la decisione impugnata, potendo l'eventuale falsità di essi essere fatta valere dinanzi a tale giudice come motivo di revocazione (nella specie il ricorrente, lamentando di non essere venuto a conoscenza dell'appello, aveva chiesto fosse dichiarata la nullità della sentenza di secondo grado deducendo la nullità della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello e proponendo querela di falso in ordine alla sottoscrizione apposta sul relativo avviso di ricevimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)