Sez. 5, Sentenza n. 21657 del 09/10/2006 (Rv. 593918 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Condizioni - Fondamento - Fattispecie - Falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE
La querela di falso è proponibile anche nel giudizio di cassazione, ma limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; essa, invece, non può riguardare atti e documenti in forza dei quali il giudice di merito abbia pronunciato la decisione impugnata, potendo l'eventuale falsità di essi essere fatta valere dinanzi a tale giudice come motivo di revocazione (nella specie il ricorrente, lamentando di non essere venuto a conoscenza dell'appello, aveva chiesto fosse dichiarata la nullità della sentenza di secondo grado deducendo la nullità della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello e proponendo querela di falso in ordine alla sottoscrizione apposta sul relativo avviso di ricevimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)