Sez. 1, Sentenza n. 21054 del 02/11/2004 (Rv. 577918 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Condizioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE
La querela di falso è proponibile anche nel giudizio di cassazione, ma limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; essa, invece, non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, potendo l'eventuale falsità di essi, se definitivamente accertata nella sede giudiziaria competente, essere fatta valere come motivo di revocazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo a pretese falsità del mandato a precedente difensore e dell'elezione di domicilio contenuta nella relativa procura speciale, e ciò trattandosi di atti non impugnati con querela di falso nelle corrispondenti fasi processuali ed utilizzati dal giudice di merito ai fini della decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)