Sez. 5, Sentenza n. 744 del 10/05/1971 Ud. (dep. 01/07/1971) Rv. 118628 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - NATURA DEL REATO - SOGGETTI ATTIVI - E REATO PROPRIO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - NATURA DEL REATO - SOGGETTI ATTIVI - E REATO PROPRIO.*
Il delitto di bancarotta fraudolenta e un reato proprio che puo essere commesso o dall'imprenditore individuale dichiarato fallito, oppure nel caso di una societa di capitali, regolarmente costituita, dagli amministratori anche soltanto di fatto, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori. (V 116001, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)