Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 05/06/2006 (Rv. 590472 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO | Vecchio rito - Domanda di interessi moratori - Novità - Proposizione per la prima volta in sede di conclusioni - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO
La domanda di interessi moratori costituisce domanda nuova, perché presuppone l'introduzione in giudizio di un ulteriore elemento di fatto, quello della colpa del debitore, conseguendone che, anche nel vigore del vecchio testo dell'art. 184 cod. proc. civ., tale domanda non poteva essere formulata al di fuori dell'atto introduttivo del giudizio, e particolarmente, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, salva l'accettazione del contraddittorio di controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)