Sez. 3, Sentenza n. 14121 del 27/07/2004 (Rv. 574990 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Vecchio rito - Domande nuove - Ammissibilità in caso di accettazione del contraddittorio sul punto - Condizioni e limiti cronologici.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nei giudizi ai quali non si applica la novella n. 353 del 1990 è ammissibile l'accettazione del contraddittorio sulle domande nuove formulate in primo grado solo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non in comparsa conclusionale, (avendo questa soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte), né tanto meno nella fase di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)