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Sez. 3, Sentenza n. 14121 del 27/07/2004 (Rv. 574990 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Vecchio rito - Domande nuove - Ammissibilità in caso di accettazione del contraddittorio sul punto - Condizioni e limiti cronologici.
Stato
decisa il 2004-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574990-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Nei giudizi ai quali non si applica la novella n. 353 del 1990 è ammissibile l'accettazione del contraddittorio sulle domande nuove formulate in primo grado solo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non in comparsa conclusionale, (avendo questa soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte), né tanto meno nella fase di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)