Sez. 5 - , Sentenza n. 1957 del 24/01/2019 (Rv. 652324 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Agevolazioni ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Annotazione della trasmissione del vincolo ipotecario in seguito a cessione del credito - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, si applica non solo alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, ma anche a tutti gli atti e a tutte le formalità ad esse connesse, comprese le cessioni di credito, con le annotazioni della trasmissione dei relativi vincoli ipotecari, effettuate da banche o intermediari finanziari.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)