Sez. 5, Sentenza n. 9903 del 05/05/2011 (Rv. 617803 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Agevolazioni ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ipoteca giudiziale - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
L'agevolazione tributaria, prevista dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, consistente nel pagamento della sola imposta sostitutiva, include non solo le ipoteche convenzionali o legali, ma anche l'ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale emesso in relazione alle operazioni di credito rientranti tra quelle coperte da detta imposta sostitutiva, in quanto tale ipoteca non integra un atto giudiziario (come tale escluso dall'agevolazione, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del citato d.P.R. n. 601), ma trova in esso soltanto la fonte. (Fattispecie di ipoteca giudiziale conseguente a decreto ingiuntivo concernente mancati rientri di scoperture di conti correnti, le quali, ad avviso della S.C. costituiscono una forma di finanziamento ammessa all'agevolazione).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)