Sez. 1, Sentenza n. 22579 del 23/10/2014 (Rv. 632820 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area, accedente a fabbricato, espropriata unitamente ad esso - Valutazione - Natura di pertinenza autonoma o di cosa composta con il fabbricato stesso - Accertamento del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'accertamento in ordine alla natura di un'area fisicamente collegata ad un fabbricato ed oggetto di espropriazione unitamente a questo, se essa presenti caratteri di autonomia pertinenziale, e quindi sia autonomamente valutabile, come area edificabile o agricola, rispetto al fabbricato cui accede, o se costituisca cosa composta con il fabbricato stesso, che traendo da essa luce ed aria, non possa essere utilizzato se non in stretto collegamento con l'area, è questione di fatto, attribuita al vaglio del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della congruità della motivazione (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto non censurabile l'accertamento ivi effettuato in ordine alla complessiva considerazione unitaria di un compendio immobiliare di interesse storico-artistico, costituito da un castello con annessa area cortilizia).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)