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Sez. U - , Sentenza n. 19106 del 18/07/2018 (Rv. 649754 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Agevolazioni fiscali di cui all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Estensione ad intermediari finanziari - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649754-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 15, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 2017, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 15 nella parte in cui escludeva l'applicabilità delle agevolazioni alle analoghe operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari finanziari.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)