Sez. 5, Ordinanza n. 6234 del 20/04/2012 (Rv. 622091 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati da banche autorizzate - Necessità - Applicabilità del beneficio anche a finanziamenti erogati da intermediari finanziari - Esclusione - Fattispecie relativa ad operazione di finanziamento erogata da una società finanziaria regionale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
Le agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine, previste dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti; l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, ossia da enti istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito e quindi da imprese bancarie, anche di diritto pubblico, alle quali nell'ordinamento vigente detta funzione è attribuita. Ne consegue che il beneficio, da intendersi concesso da norma che va restrittivamente interpretata quanto ai presupposti, non è applicabile ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari, che, in quanto iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativo ai soggetti abilitati al solo esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 106, non esercitano la funzione creditizia. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'agevolazione con riferimento ad imposte ipotecarie corrisposte in occasione della costituzione di garanzia per finanziamento erogato da una società finanziaria di sviluppo regionale).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)