Sez. 1, Sentenza n. 843 del 20/03/1972 (Rv. 357032 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - RISULTANZE DELLO STATO PASSIVO - OBBLIGO DI RISPETTO - AMMISSIONE AL PASSIVO DI UN CREDITO GENERICAMENTE TRA I PRIVILEGIATI - POTERE DEL CREDITORE DI FAR VALERE IL PRIVILEGIO SPECIALE IN SEDE DI RIPARTO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - RISULTANZE DELLO STATO PASSIVO - OBBLIGO DI RISPETTO - AMMISSIONE AL PASSIVO DI UN CREDITO GENERICAMENTE TRA I PRIVILEGIATI - POTERE DEL CREDITORE DI FAR VALERE IL PRIVILEGIO SPECIALE IN SEDE DI RIPARTO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Nella ripartizione dell'attivo fallimentare la graduazione dei crediti deve avvenire nel rispetto delle risultanze dello stato passivo, che puo essere, in quella Sede, interpretato ma non modificato. Pertanto il creditore che abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione del credito genericamente fra i privilegiati o, avendo chiesto l'ammissione col privilegio speciale su un determinato bene, sia stato ammesso genericamente in via privilegiata e non abbia proposto opposizione allo stato passivo, non puo in Sede di riparto far valere il privilegio speciale, salvo che tale suo diritto non possa desumersi in via di interpretazione del provvedimento di ammissione al passivo posto in relazione con la domanda. (V 2753'68, mass n 335365).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)