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Sez. 1, Sentenza n. 2753 del 02/08/1968 (Rv. 335365 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLE ISTANZE- EFFETTI- MANCATA SPECIFICAZIONE NEL DECRETO DELLE CAUSE DI PRELAZIONE ESPRESSAMENTE INVOCATE PER CREDITI DI IMPOSTE DIRETTE - RICONOSCIMENTO DELLE PRELAZIONI - QUESTIONI RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DEI PRIVILEGI - PROPONIBILITA IN SEDE DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335365-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLE ISTANZE- EFFETTI- MANCATA SPECIFICAZIONE NEL DECRETO DELLE CAUSE DI PRELAZIONE ESPRESSAMENTE INVOCATE PER CREDITI DI IMPOSTE DIRETTE - RICONOSCIMENTO DELLE PRELAZIONI - QUESTIONI RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DEI PRIVILEGI - PROPONIBILITA IN SEDE DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di approvazione dello stato passivo di cui all'art. 96 della legge fallimentare - la cui mancata impugnazione preclude la riproposizione di ogni questione anche in ordine alle cause di prelazione dei crediti ammessi - deve essere interpretato con riferimento alle domande di insinuazione. Conseguentemente - qualora nella domanda di ammissione al passivo di un credito per imposte dirette proposta da un esattore nei confronti di un contribuente, sia stato chiesto il riconoscimento del privilegio generale ex art. 2752 cod.civ. e, per la parte afferente l'imposta di ricchezza mobile, anche del privilegio speciale di cui all'art. 2759 ed il giudice delegato, nel formare lo stato passivo, si sia limitato ad indicare l'ammontare complessivo di tali crediti senza una specificazione espressa delle due cause di prelazione invocate- deve ritenersi che le medesime siano state entrambe pienamente riconosciute. E preclusa, pertanto, in Sede di ripartizione dell'attivo, la questione se il privilegio ex art.2759 debba intendersi ristretto al credito dell'esattoria per l'imposta di RM cat b o C-1 ovvero esteso anche a quello per l'imposta di RM cat C-2, dovendosi tale privilegio ritenersi riconosciuto senza discriminazioni, in conformita della domanda di insinuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2759, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)