Sez. 5, Sentenza n. 8152 del 21/01/2010 Cc. (dep. 01/03/2010) Rv. 246103 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Sequestro preventivo - Applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale della libertà ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo - emesso nei confronti degli indagati in ordine ai reati di cui agli art. 81, 110 e 479 cod. pen. perché in concorso attestavano falsamente l'avvenuta revisione di vari automezzi - avente per oggetto due centri di revisione e le relative dotazioni aziendali, con la seguente motivazione: la misura è "adeguata al contesto generale della vicenda", motivazione che la S.C. ha ritenuto non appagante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)