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Sez. 1, Sentenza n. 2264 del 05/04/1996 Cc. (dep. 31/05/1996) Rv. 204819 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere | Principio di proporzionalità e adeguatezza - Sussistenza - Conseguenze - Revoca parziale in sede di riesame - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204819-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere

Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari - operante anche con riferimento alle cautele reali - deve costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame. Pertanto indipendentemente dalla (e prima della) verifica di congruità della cauzione eventualmente proposta con l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro conservativo, il giudice del riesame ha l'obbligo di esaminare se vi siano elementi per accedere a una revoca anche parziale del sequestro, sicuramente rientrante nei suoi poteri, stante il richiamo che l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., fa all'art. 309, comma nono, stesso codice. (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)