Sez. 3, Sentenza n. 882 del 30/03/1973 (Rv. 363211 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - COLPA - AFFERMAZIONE IN BASE ALLA PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - RISARCIBILITA DEL DANNO MORALE - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - COLPA - AFFERMAZIONE IN BASE ALLA PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - RISARCIBILITA DEL DANNO MORALE - ESCLUSIONE.*
Non e ammissibile il risarcimento dei danni non patrimoniali, allorquando la responsabilita dell'autore materiale del fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli sia affermata non gia in base ad un accertamento concreto dell'elemento psicologico (colpa), ma in base alla presunzione stabilita dall'art 2054 cod civ. l'attribuzione del danno non patrimoniale, infatti, puo scaturire soltanto dall'accertamento effettivo del fatto reato, il quale, pur potendo essere effettuato in caso di Estinzione del reato dal giudice civile, non puo essere basato sulla semplice premessa su cui si fonda la presunzione di non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma sull'effettiva dimostrazione di una condotta colposa. (Conf 2374/66, mass n 324603).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)