Sez. 3, Sentenza n. 22540 del 20/10/2006 (Rv. 593058 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Giudice per le indagini preliminari e P.M. - Decreto di archiviazione e sentenze istruttorie di proscioglimento - Danneggiamento della P.C. - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità civile dei predetti magistrati - Insussistenza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Le sentenze istruttorie di proscioglimento (così come i decreti di archiviazione) non rivestono autorità di cosa giudicata nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato promosso dal danneggiato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non possono considerarsi irrevocabili; del resto - in linea generale - il danno concretamente lamentato dalla persona offesa non appare ricollegabile al provvedimento di proscioglimento degli imputati, bensì, eventualmente, al comportamento di questi ultimi, e, quindi, ricorrendone i presupposti, può essere fatto valere in un giudizio civile.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale, in relazione all'impugnazione di un provvedimento di rigetto del reclamo proposto avverso il decreto di inammissibilità della domanda di risarcimento avanzata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988, si era contestata l'esclusione del diritto della parte offesa all'esercizio dell'azione penale, sul presupposto che - a prescindere dalla difficoltà giuridica di ravvisare un danno risarcibile a seguito del mancato esercizio dell'azione penale, occorrendo, invece, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato - non è consentito al giudice civile sindacare le decisioni del giudice penale, tenendosi conto, peraltro, che il decreto di archiviazione è suscettibile di impugnazione nei modi e nei termini consentiti dal codice di procedura penale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)