Sez. 1, Sentenza n. 991 del 07/02/1996 (Rv. 495769 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Giudice istruttore e pubblico ministero - Decreto di archiviazione e sentenze istruttorie di proscioglimento - Danneggiamento della parte civile - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità civile dei predetti magistrati - Esclusioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Le sentenze istruttorie di proscioglimento (o il decreto di archiviazione) non rivestono autorità di cosa giudicata nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato promosso dal danneggiato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non possono considerarsi irrevocabili (riaffermando tale principio, la S. C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto inammissibile l'azione di risarcimento dei danni ex art. 2 legge n. 117 del 1988 - proposta da una parte civile nei confronti dello Stato, per il pregiudizio che assumeva essergli derivato dall'attività di un giudice istruttore e di un pubblico ministero che avevano, rispettivamente, disposto e richiesto il proscioglimento e l'archiviazione di un procedimento penale per reati societari, instaurato a carico di amministratori e sindaci di una banca - in quanto il danno concretamente lamentato, consistente nel depauperamento delle azioni della banca e di altre collegate, possedute dall'indicata parte civile, non era ricollegabile al provvedimento di proscioglimento degli imputati, bensì al comportamento di questi ultimi, ed avrebbe potuto essere fatto valere contro i medesimi in un giudizio civile)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)