Sez. 5, Sentenza n. 6024 del 30/01/1981 Ud. (dep. 19/06/1981) Rv. 149426 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - COMMESSO DA PRIVATO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - COMMESSO DA PRIVATO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il delitto di falso in atto pubblico, pur se commesso dal privato ex art. 482 cod. pen., è un reato di pericolo e non richiede alcun dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della "immutatio veri" e non occorrendo un "animus nocendi vel decipiendi", sicché sussiste il reato anche quando il falso sia stato commesso con la certezza di non produrre alcun danno o di non realizzare lucri non dovuti o nella eventuale opinione di operare lecitamente, e ciò perché l'oggettività del reato di falso consiste nella lesione della pubblica fede e non nell'offesa di altro bene, pubblico o privato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)