Sez. 1, Sentenza n. 27 del 08/01/1968 (Rv. 330825 - 01)
VENDITA - IN GENERE - OBBLIGO DI CONSEGNA -ADEMPIMENTO- CONDIZIONI.*
VENDITA - IN GENERE - OBBLIGO DI CONSEGNA -ADEMPIMENTO- CONDIZIONI.*
L'obbligazione di consegnare posta dall'art.1476 cod.civ. a carico del venditore deve ritenersi adempiuta, appena il contratto di compravendita sia concluso e perfezionato, con il trasferimento della proprieta e del possesso della cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)