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Sez. 1, Sentenza n. 27 del 08/01/1968 (Rv. 330825 - 01)

VENDITA - IN GENERE - OBBLIGO DI CONSEGNA -ADEMPIMENTO- CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330825-01

VENDITA - IN GENERE - OBBLIGO DI CONSEGNA -ADEMPIMENTO- CONDIZIONI.*

L'obbligazione di consegnare posta dall'art.1476 cod.civ. a carico del venditore deve ritenersi adempiuta, appena il contratto di compravendita sia concluso e perfezionato, con il trasferimento della proprieta e del possesso della cosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)