diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3355 del 28/07/1977 (Rv. 386894 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA - RINUNCIA ALLA RELATIVA ECCEZIONE - RINUNCIA TACITA - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DIFESA NEL MERITO.*
Stato
decisa il 1977-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386894-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA - RINUNCIA ALLA RELATIVA ECCEZIONE - RINUNCIA TACITA - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DIFESA NEL MERITO.*

La rinuncia a eccepire l'inammissibilita di una domanda nuova, proposta tardivamente nel corso del processo di primo grado, qualora non sia espressa, deve risultare dall'accettazione del relativo contraddittorio, attraverso un comportamento incompatibile con la volonta di far valere il relativo vizio, cioe dal fatto che la parte, nel cui interesse la decadenza e disposta, si difenda nel merito in ordine alla nuova domanda o comunque ne deduca l'infondatezza. (V 2020/74, mass n 370285).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)