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Sez. 3, Sentenza n. 2020 del 09/07/1974 (Rv. 370285 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NUOVA DOMANDA IN PRIMO GRADO - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRECLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370285-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NUOVA DOMANDA IN PRIMO GRADO - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRECLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*

A differenza del divieto di domanda nuova in appello, che e di ordine pubblico, il divieto di mutamento di domanda di primo grado risponde ad un interesse privato. Pertanto, la proposizione di domanda nuova in primo grado non da luogo a nullita rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione non puo essere sollevata dalla controparte, che abbia accettato il contraddittorio; accettazione che avviene anche quando, proposta la domanda nuova in Sede di precisazione delle conclusioni, la controparte si sia limitata a dedurre l'infondatezza. L'apprezzamento del giudice di merito in ordine all'accettazione o meno del contraddittorio non e sindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivato. (Conf 2010'71, mass n 352636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)