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Sez. 1, Sentenza n. 11415 del 06/07/2012 (Rv. 623261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO | Adozione - Pronuncia di adottabilità - Annullamento della sentenza - Nuovo procedimento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO

In tema di adozione di minori, l'accoglimento dell'opposizione di terzo, proposta dalla madre naturale in ordine al procedimento di adottabilità della propria figlia, dal quale era stata pretermessa, non richiede l'apertura di un nuovo procedimento, essendo legittima una nuova pronuncia sostitutiva della prima, in quanto le fasi rescindente e rescissoria si svolgono davanti allo stesso giudice; inoltre, tale pronuncia può essere basata anche su prove raccolte nel precedente giudizio, ove siano tali da integrare gli estremi necessari a dare dimostrazione di fatti controversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)