Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 16/07/1983 (Rv. 429785 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO - OPPOSIZIONE CONTRO UNA SENTENZA DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE - OPPOSIZIONE CONTRO UNA SENTENZA DI SECONDO GRADO - ELIMINAZIONE DELLA SENTENZA OPPOSTA E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO - OPPOSIZIONE CONTRO UNA SENTENZA DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE - OPPOSIZIONE CONTRO UNA SENTENZA DI SECONDO GRADO - ELIMINAZIONE DELLA SENTENZA OPPOSTA E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Mentre nel caso di opposizione di terzo proposta da litisconsorte necessario pretermesso contro una sentenza di primo grado le due fasi - rescindente e rescissoria - si svolgono innanzi allo stesso giudice il quale può, con un'unica decisione, annullare la sentenza opposta ed emettere la pronuncia sostitutiva (oppure pronunciare una prima sentenza di annullamento e quindi, all'esito dell'espletamento dei mezzi di prova ritenuti necessari, pronunciare sul merito); nella ipotesi di opposizione contro una sentenza di secondo grado, il giudice dell'appello deve limitarsi ad eliminare la sentenza opposta ed a rimettere gli Atti al giudice di primo grado, sia per il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, sia per l'applicabilità dell'art. 354 cod. proc. civ.. (Conf 2033/69, mass n 341286; (contra 619/77, mass n 384178; (contra 3021/63, mass n 264651).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)