Sez. L, Sentenza n. 12743 del 25/05/2010 (Rv. 613625 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Equo indennizzo - Parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - Mancanza - Conseguenze - Relativo giudizio - Difesa dell'Amministrazione incentrata sulla predetta mancanza - Insufficienza - Difesa nel merito - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo, per i quali vi sia domanda del dipendente, una volta riconosciuta dalla commissione medica ospedaliera la dipendenza della patologia da causa di servizio, è onere dell'Amministrazione sollecitare il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo; ne consegue che, nel giudizio introdotto dal dipendente cui sia stata negata la prestazione, l'Amministrazione non può limitarsi ad invocare la mancanza del predetto parere al fine di negare la prestazione, ma deve prendere posizione in ogni caso in ordine al merito della richiesta del dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 20/04/1994 num. 349 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)