Sez. T, Sentenza n. 21594 del 27/07/2025 (Rv. 675579-01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Assoluzione all’esito di giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La sentenza penale di assoluzione, con le formule "perchè il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", resa all'esito di giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p., non produce effetti nel processo tributario ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che si tratta di decisione pronunziata in assenza di dibattimento, essendo il processo definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)