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Sez. T, Sentenza n. 9148 del 07/04/2025 (Rv. 674493-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non
Stato
decisa il 2025-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674493-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Rilevanza dei motivi dell'assoluzione (art. 530, comma 1 o comma 2, c.p.p.) - Sussistenza - Ragioni.

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel solo caso in cui quest'ultima contenga un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione ad esso dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., dal momento che, in tale ipotesi, essa restituisce un risultato probatorio negativo - in quanto mancante, insufficiente o contraddittorio - in ordine agli elementi strutturali del reato.

Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 21 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 119, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)