Sez. 1, Sentenza n. 32090 del 09/07/2026 Ud. (dep. 27/08/2026) Rv. 290508-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Migranti alla deriva in mare aperto - Trasporto sulle coste italiane - Scriminante del dovere di soccorso in mare ex art. 51 cod. pen. - Applicabilità - Porto di approdo diverso da quello più vicino alla zona di salvataggio - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la causa di giustificazione dell'adempimento del dovere del soccorso in mare, imposto da plurime fonti internazionali, scrimina la condotta di chi abbia imbarcato sul suo natante e trasportato sulle coste italiane migranti alla deriva in mare aperto, rimanendo ininfluente che gli stessi non siano stati sbarcati nel porto sicuro più vicino (nella specie, sulle coste greche), in quanto l'individuazione di un porto diverso, determinata da un errore di valutazione, da un difetto di informazione ovvero dalla necessità di conciliare le esigenze personali con quelle di salvataggio, non incide sulla configurabilità dell'esimente, ma può, al più, integrare un illecito amministrativo.
Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/04/1979, Legge 03/04/1989 num. 147, Tratt. Internaz. 01/11/1974, Legge 23/05/1980 num. 313, Tratt. Internaz. 10/12/1982, Legge 02/12/1994 num. 689, Costituzione art. 10 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)